a)- Modello A1
-Modello di richiesta delle graduatorie di II fascia - Integrazione sez. E2
Dichiarazione titoli artistico professionali previsti dal punto 3 della
tabella 3 di cui al D.M. 42 dell’8/4/09 (strumento musicale nella
scuola media)
Al fine di evitare la duplicazione dell’attività di valutazione già
effettuata dalle commissioni provinciali di cui all’art.5, comma 4 del
Regolamento per il conferimento delle supplenze, si ritiene che per quanto
riguarda i titoli artistico professionali della
graduatoria di strumento musicale nella scuola media, possa essere ammesso il
riferimento al punteggio già conseguito anche se tale conseguimento è
avvenuto per diversa fascia di graduatoria di istituto.
Pertanto, il candidato che si iscrive per la prima volta nelle
graduatoria di II fascia di strumento musicale, in quanto in possesso
dell’abilitazione all’insegnamento, che nel biennio precedente abbia ottenuto
la valutazione dei titoli in questione nella III fascia delle graduatorie di
istituto, può, nella parte disponibile della sezione E2, indicare la
commissione provinciale che ha effettuato la valutazione e il punteggio
conseguito.
b).- Modello A2 – Modello di richiesta delle graduatorie di III
fascia per gli aa. ss.
2009/2010 e 2010/2011 – chiarimento alla nota 31
Il 2° periodo della nota 31 va inteso nel senso che per ciascun anno
scolastico non possono essere indicati più di sei mesi per ciascuna
graduatoria. In tal senso va anche letto, ovviamente, l’ultimo
periodo delle Avvertenze al Mod. A2.
c) Viene messo a disposizione il Mod A2 bis
– modello di richiesta delle graduatorie di III fascia per gli aa. ss. 2009/2010 e 2010/2011
(Riservato agli aspiranti privi di abilitazione che chiedono l’inclusione sia
per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatoria nel precedente
biennio 2007/2009 che per nuovi insegnamenti)
L’attuale procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e di
istituto, diversamente dal passato, prevede all’art.4 che la stessa sia
effettuata, per coloro che erano già iscritti nel precedente biennio,
procedendo in “aggiornamento”, sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva
relativa al punteggio già conseguito in precedenza o, in mancanza, mediante
l’attribuzione d’ufficio di detto punteggi. Non è necessario, quindi,
dichiarare nuovamente tutti i titoli valutabili posseduti (ad eccezione del
titolo d’accesso che viene fatto dichiarare, ma non deve essere rivalutato),
ammettendo tuttavia la possibilità di effettuare dichiarazioni, sotto la
propria responsabilità e a pena dell’applicazione delle sanzioni previste in
caso di dichiarazioni mendaci, relative a titoli
conseguiti prima della scadenza del termine connesso alla pregressa procedura
(23 luglio 2007), ma mai dichiarati in precedenza.
In proposito, vengono segnalate da più parti difficoltà incontrate dagli
aspiranti già iscritti nelle graduatorie di circolo o di istituto di III
fascia, che presentano istanza di partecipazione alla attuale
procedura sia per “vecchi insegnamenti” che per “nuovi insegnamenti”, nel
rendere nel Mod A2 dichiarazioni relative ai titoli
valutabili che siano valide e utilizzabili sia per le vecchie graduatorie
(titoli conseguiti dopo il 23/7/07 o non presentati in precedenza) che per le
nuove (tutto il complesso dei titoli posseduti), senza il rischio di
incorrere in dichiarazioni non rispondenti al vero e alle conseguenti
sanzioni.
A fine di eliminare l’inconveniente segnalato, si ritiene opportuno mettere a
disposizione dei candidati in questione che, si ripete, sono rappresentati
dagli aspiranti già iscritti nelle graduatorie di circolo o di
istituto di III fascia nel precedente biennio scolastico, che presentano
istanza di partecipazione alla attuale procedura sia
per insegnamenti di “precedente iscrizione” che per “nuovi” insegnamenti, il Mod A2 bis che, relativamente ai titoli
valutabili, prevede una apposita pagina per ciascun insegnamento cui l’aspirante
partecipa. L’interessato, pertanto, per ciascuna graduatoria di precedente
inserimento, dichiarerà solo i titoli conseguiti dopo 23/7/07 ovvero già
conseguiti a quella data, ma non dichiarati in precedenza, mentre per i nuovi
insegnamenti, potrà dichiarare tutti i titoli posseduti senza limitazione
alcuna.
Coloro che trovandosi nella situazione sopra descritta, abbiano già
presentato l’istanza di partecipazione, possono ovviamente presentare il Mod A2 bis in sostituzione del Mod
A2 già presentato, mentre, qualora non provvedano in tal senso, in caso di
difficoltà di comprensione delle dichiarazioni sottoscritte dagli
interessati, soprattutto nel caso che dette dichiarazioni si prestino
all’applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non
veritiere, possono essere invitati dalle istituzioni scolastiche a
regolarizzare la propria posizione con la compilazione del Mod A2 bis.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA
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