Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |
|
Prot.
n. AOODGPER 4958 |
Roma, 9 aprile 2009 |
|
|
Oggetto: D.M 42 dell’8 aprile 2009 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 -. |
|
Si invia, per l’immediata
affissione all’albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M.42 dell’8
aprile 2009, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie
in oggetto. a. modello 1 (domanda di aggiornamento/permanenza conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento della stessa, nonché scelta di ulteriori tre Province); b. modello 2 (domanda di nuovo inserimento, nonchè scelta di ulteriori tre Province); c. allegato 4 (diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca); d. allegato 5 (riserve); e. allegato 6 (preferenze); f. allegato A ai modelli 1 e 2 (priorità nell’assegnazione di sede - legge n. 104/92). g. Allegato B (rinuncia a posto di sostegno ) Il modello
per la scelta della Provincia e delle sedi, ai fini dell’aggiornamento delle
graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, sarà presentato
successivamente. 1. Il nuovo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è consentito solo per le categorie di personale docente elencate nell’art.5bis della legge n. 169/08, richiamati negli artt. 4, 5, 7 e 8, che si inseriscono “ a pettine “, in base al proprio punteggio. All’elenco si deve aggiungere il personale docente beneficiario della sanatoria prevista dalla legge n. 14/09, art 36 bis, in quanto iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per aver partecipato ai corsi speciali abilitanti, di cui al D.M. n. 85/05, senza il requisito di servizio. 2. Per coloro che conseguono il diploma abilitante, di sostegno o nella Didattica differenziata Montessori dopo la scadenza dei termini, ma entro il 30 giugno, l’inserimento avviene a pieno titolo, a condizione di produrre, entro la stessa data, con modalità telematica, la dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto conseguimento. In caso contrario gli interessati saranno inseriti con riserva in graduatoria. 3. Tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere o aggiornare le graduatorie, sia per confermare l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime. 4.
Ai docenti,
già iscritti in graduatoria, è consentito, oltre ad aggiornare la propria
posizione nella Provincia di appartenenza, di scegliere ulteriori tre sedi
provinciali, ove collocarsi “in coda“ ai docenti, già iscritti in graduatoria
nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre
situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad
eccezione del titolo alla riserva dei posti. 5. Il personale appartenente alle categorie riservatarie deve dichiarare, all’atto del nuovo inserimento in graduatoria di essere iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio; anche il personale già iscritto in graduatoria, è tenuto alla medesima dichiarazione, a meno che non l’abbia già fatto in occasione della prima inclusione in graduatoria o di precedente aggiornamento. 6. L’allegato 4 al D.M. elenca i 13 Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca, integrando l’allegato 4 al precedente D.D.G. 16 marzo 2007. 7. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o il Dirigente dal medesimo delegato, disporrà il depennamento dalle graduatorie esaurimento dei nominativi di coloro che hanno avuto esito sfavorevole di un ricorso pendente. Conservano, quindi, il diritto a permanere con riserva nelle graduatorie, oltre a chi è in attesa di sentenza, i docenti che non conseguono entro il 30 giugno il titolo abilitante. 8. Tutti i servizi svolti contestualmente alla durata legale dei corsi abilitanti, ai quali si attribuisce il bonus di 30 punti (SSIS - Didattica della musica - COBASLID - laurea in Scienze della formazione primaria, ai quali è stato aggiunto, per analogia, anche il Diploma di II livello abilitante in educazione musicale), non sono valutati, salvo quanto previsto nella nota 5 della Tabella, approvata con D.M. n. 27/07. 9. Solo i docenti che hanno conseguito l’abilitazione o specializzazione per attività di sostegno, ai sensi del D.M. n. 21/05, debbono essere nominati con priorità sui posti di sostegno. Tutti gli altri specializzati nel sostegno possono chiedere il depennamento dai relativi elenchi, esprimendo tale volontà nell’ apposita dichiarazione, di cui all’allegato B. 10. Per i diplomi abilitanti all’insegnamento conseguiti all’estero e riconosciuti dal MIUR la nuova normativa di riferimento è il Decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007,che, tra l’altro, prevede l’accertamento della conoscenza della lingua nazionale da parte dell’Autorità governativa del Paese ospitante, secondo modalità appositamente regolamentate. Pertanto, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento,gli interessati debbono essere in possesso, entro il 30 giugno 2009, del decreto di riconoscimento del Direttore generale degli Ordinamenti scolastici, comprensivo dell’accertamento linguistico, ottenuto nel periodo 1 luglio 2007 30 giugno 2009. 11. L’art. 36, comma 1 bis, della citata legge n.14 del 27 febbraio 2009, prevede la validità dell’abilitazione conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali abilitanti, indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni entro il 22 dicembre 2005, data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi e che abbiano superato l’esame di Stato. 12. Nelle premesse del decreto ministeriale sono citate le due ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, n. 1525/09 e n.1524/09, concernenti i trasferimenti “in coda” e il divieto di spostamento del bonus di 24 punti da un’abilitazione ad un’altra, a cui l’Amministrazione non ha ritenuto di dare seguito, sia perché non ha previsto l’istituto del trasferimento da una provincia all’altra, sia per tutelare il più possibile le posizioni del personale già inserito nelle graduatorie, nell’ottica di esaurirle in tempi brevi, in vista del nuovo sistema di reclutamento previsto dall’art. 2, comma 416, della legge n.244/07. 13.
I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente
documentati con la relativa certificazione o attestazione. Per gli aspiranti
che abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per
l’iscrizione nelle graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta
documentazione e al relativo punteggio conseguito. Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione al D.M. allegato e ai
chiarimenti contenuti nella presente nota, reperibili sul sito Internet di
questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it) e sulla rete Intranet. p. IL DIRETTORE GENERALE |
|
Destinatari
|