Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio VII
C.M. n. 90
Prot. n. 10802
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Roma, 26 ottobre
2007
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Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione
secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008 - Termine e modalità di
presentazione delle domande di partecipazione.
In relazione agli adempimenti propedeutici agli esami di Stato per l'anno
scolastico 2007/2008, al fine di assicurare uniformità di comportamenti sul
territorio, si forniscono indicazioni puntuali sulle modalità di
presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte
dei candidati interni ed esterni e sulla procedura di assegnazione dei
candidati esterni alle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle
innovazioni apportate dal decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito
nella legge 25 ottobre 2007,n.176.
Modalità e termini di presentazione
delle domande di esame
I candidati interni debbono presentare la domanda di ammissione agli esami di
Stato entro il 30 novembre al dirigente scolastico della propria scuola. Il
suddetto termine è di natura ordinatoria. I candidati interni hanno,
comunque, titolo ad essere ammessi agli esami ove si trovino nelle condizioni
stabilite dalle specifiche previsioni normative.
I candidati frequentanti la penultima classe, che prevedano di riportare, in
sede di scrutinio finale, una votazione non inferiore a otto decimi in
ciascuna disciplina, che abbiano seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non
inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due
anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze
nei due anni predetti, se intendono sostenere gli esami di Stato, devono
presentare al proprio istituto la domanda di abbreviazione per merito entro
il 31 gennaio 2008.
I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31
gennaio 2008 e prima del 15 marzo 2008, e intendano partecipare agli esami di
Stato, in qualità di candidati esterni, debbono presentare la domanda al
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di
residenza entro il 20 marzo 2008.
Particolare attenzione merita la posizione dei candidati esterni in ragione
delle innovazioni procedurali intervenute a livello legislativo, introdotte
dal decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.
I candidati esterni, ai sensi dell'art.3, comma 11, del Regolamento emanato
con D.P.R. 23-7-1998, n.323, debbono presentare domanda di ammissione agli
esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore entro
il 30 novembre 2007.
Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dai Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e
documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2008.
La documentazione relativa alle esperienze di formazione professionale o
lavorative, richieste ai candidati esterni agli esami di istruzione
professionale, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e
psicologia e di pratica di agenzia dei candidati esterni agli esami di
istruzione tecnica, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza della presentazione delle domande, va completata entro il 31 maggio
2008.
Il citato decreto legge 7 settembre 2007,n.147, convertito nella legge 25
ottobre 2007,n.176, intervenendo sull'articolo 2, comma 4, della legge 10
dicembre 1997, n.425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n.1, ha
radicato nei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la
competenza a ricevere le domande di ammissione agli esami di Stato dei
candidati esterni. Tale competenza ha carattere di esclusività e,
conseguentemente, gli istituti scolastici, statali o paritari, che
impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami da
parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente
all'unico organo individuato dalla legge come competente.
Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti
devono essere presentate al competente Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della Casa Circondariale,
con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore Generale può prendere
in considerazione anche eventuali domande tardive pervenute oltre il 30
novembre 2007. L'assegnazione
dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i
successivi adempimenti sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale.
I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione, corredata dalla
documentazione necessaria, in ordine preferenziale, le istituzioni
scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.
I Direttori Generali Regionali verificano il possesso dei requisiti di
ammissione agli esami di Stato, compreso il requisito della residenza, e danno
comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando, in caso
positivo, la scuola di assegnazione. Il requisito della residenza deve essere
comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Nell'assegnazione dei candidati alle diverse sedi di esame il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale è tenuto al rispetto dei vincoli
di cui all'articolo 4 della citata legge n.425/1997 e del criterio di
territorialità disciplinati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n.147/2007,
convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Ne
consegue che possono verificarsi ipotesi nelle quali non sia possibile
assegnare il candidato ad una delle scuole indicate dallo stesso nella
propria istanza, con necessità di procedere ad individuare la sede in cui
dovranno essere sostenuti gli esami.
Il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a verificare la
completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il
dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la
domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della
formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.
Il dirigente scolastico al quale è stata assegnata l'istanza, ha l'obbligo,
ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare, anche a campione,
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. I
candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.
Criteri di assegnazione delle domande
I Direttori Generali Regionali curano gli adempimenti necessari per
l'acquisizione dei dati relativi al numero delle classi terminali e degli
alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali e paritarie per poter
procedere correttamente all'assegnazione delle domande.
I Direttori Generali Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono
assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007,n.1,
art.1, capoverso art.4-comma 2), verificano in primo luogo che, con
l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite,
previsto dall'art.1,capoverso art.4 - comma 9, della legge citata n.1/2007,
del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di
idonea ricettività dell'Istituto, in relazione al numero delle classi
terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei
locali e alla presenza di un numero sufficiente di
docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per
l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle
commissioni.
Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti
statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni
rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore
Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati
per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati
esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali,
commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso
ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una
classe/commissione di soli candidati esterni. Una ulteriore
classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita - presso
le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente nell'ipotesi di corsi di
studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
I Direttori Generali, sentiti i dirigenti degli istituti, statali e paritari,
cui intendono assegnare i candidati e tenuto conto di criteri oggettivi quali
ad esempio quello dell'ordine cronologico di acquisizione delle domande agli
atti dell'Ufficio e del criterio della territorialità, assegnano le domande,
seguendo, inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse a livello
comunale.
Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare
l'assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il
medesimo indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede alla
ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o
paritarie.
In tal caso, il Direttore Generale, nel procedere alla ripartizione delle
domande, chiederà al candidato esterno la indicazione
di ulteriori istituzioni scolastiche, curando di rispettare il criterio della
territorialità di cui al decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25
ottobre 2007,n.176.
Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti
richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito
comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali
procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le
preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità
di cui al decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre
2007,n.176. Da ultimo, nell'impossibilità di accogliere le domande in ambito
provinciale, si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura già
utilizzata precedentemente.
Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito
regionale l'indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale Regionale
della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia -
provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per
l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato.
Deroghe alla territorialità -
Superamento dell'ambito organizzativo regionale
ll candidato esterno che abbia
necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di Regione diversa da
quella della residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico della Regione ove ha la residenza anagrafica apposita
richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai
sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che
giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo
regionale di cui al decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25
ottobre 2007,n.176. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto
dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e
l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è
minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione
negativa, ne sarà data comunicazione al candidato.
Nel caso di valutazione positiva, il Direttore
Generale Regionale comunica l'autorizzazione all'effettuazione degli esami
fuori regione al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione ove
è ubicata la località indicata dal candidato, informandone, l'interessato, e
trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico ricevente l'autorizzazione provvede
all'assegnazione della domanda. L'interessato è informato dell'Istituto di assegnazione della domanda.
Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già
esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal
carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di
sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della
residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale apposita
richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai
sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che
giustifica l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto legge
n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176, di sostenere gli
esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel
comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto
dove il candidato intende sostenere l'esame
(comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa
dall'esercente la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione
negativa, ne sarà data comunicazione al candidato
con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale Regionale assegna la
domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di
competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone
l'interessato.
Corsi ad indirizzo linguistico e
dirigente di comunità
Corsi ad indirizzo linguistico
I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine
preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.
Nel caso di assegnazione ad istituti statali o
paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati
hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli
dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di
esami.
Qualora non sia possibile assegnare le domande alle
sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore Generale preposto
all'Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici
ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza
di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli
altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le
domande ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'assegnazione è disposta ad altri
licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei
linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli
altri licei linguistici della provincia, il Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito
provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi
linguistici.
Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande in ambito
provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale
assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei
linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari ad indirizzo
linguistico.
Corsi ad indirizzo dirigenti di
comunità
Per quanto riguarda i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo
di Dirigenti di comunità, si osservano le seguenti
disposizioni. Le domande vanno indirizzate al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente per territorio, con l'indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o
paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo specifico
indirizzo ("Dirigente di comunità) e con classi terminali, ubicato nella
regione di residenza.
Il Direttore Generale procede all'assegnazione delle domande nel rispetto
delle indicazioni generali soprariportate,
osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire apposite commissioni di soli candidati esterni, ma
unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.
Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte
le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico
indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore
Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali per
provincia con le seguenti caratteristiche:
- ITAS con lo specifico
indirizzo ("Dirigenti di comunità"), senza classi terminali;
- ITAS privo dello specifico
indirizzo, sempre che risulti ivi attivato
altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi
terminali;
- altro istituto, di diverso tipo o
ordine scolastico. Per l'individuazione di altro
istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore Generale,
d'intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:
-la più elevata coincidenza di classi di concorso di
docenti anche di classi non terminali
presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di
esame dei candidati esterni;
-la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi
di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del
medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente
incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito
provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli
esami preliminari e per gli esami di Stato;
- la materiale capienza dei
locali.
Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite
commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari
che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque candidati
per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.
Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta
assegnazione.
Disposizioni a carattere generale
Si fa presente che i predetti adempimenti devono essere effettuati prima
della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di
esame. Le relative procedure debbono essere attivate
subito dopo il 30 novembre sia per avere tempi distesi di organizzazione sia
per pervenire alla fase di regolare configurazione delle commissioni nei
tempi previsti. Nell'ipotesi che i termini suindicati vengano
a cadere in un giorno festivo, gli stessi sono di diritto prorogati al giorno
seguente.
Si ricorda, infine, che, nel caso in cui i candidati esterni sostengano esami
con prove pratiche di laboratorio, è dovuto un contributo, ai sensi dei commi
1 e 2 dell'art.22 OM n.26/2007.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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Destinatari:
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI
LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTI SCOLASTICI PER LE PROVINCE DI
BOLZANO TRENTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
STATALI, PARITARI,
LEGALMENTE RICONOSCIUTI E PAREGGIATI
LORO SEDI
e, p.c.: AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE
BOLZANO
ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA
AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA
PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI
BOLZANO TRENTO
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