Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. Art.1 1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nellambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione alletà e alla maturità degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali. 2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. 3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extra-curricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dellobbligo, delle associazioni dei genitori. 4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre lorario curricolare, per lapprofondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse. 5. E compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di i tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nellambito del presente regolamento. Art. 2 1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni. 2. I servizi di mensa e caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dellistituzione scolastica. 3. Le iniziative
di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti
con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel
periodo di interruzione estiva. Art. 3 1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni. 2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare. 3. Le Regioni, gli Enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nellambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui allarticolo 4. 4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità, di bilancio, le regioni, gli Enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. Laccettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal Consiglio distituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco. Art. 4 1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dellistituzione scolastica. 2. Le iniziative complementari delliter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per leventuale adattamento della programmazione didattico-educativa. 3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell istituto, con vincolo di destinazione. 4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui allart. 13, comma 4 del Decreto Legislativo 16 febbraio 1994 n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio distituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento. 5. Il Comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative. 6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività. 7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per lattuazione del piano. 8. Per la realizzazione delle iniziative il Comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio di Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dellistituto, con vincolo di destinazione. 9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola secondo quanto previsto dal progetto delliniziativa, ovvero dalla convenzione. 10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal capo dIstituto, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o distituto. Art. 5 1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità duso; i vincoli nelluso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità delliniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, alligiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse alluso e al prolungamento dellorario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati alluso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo distituto ai sensi del comma 10 art. 4 2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dellordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dellassociazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dellauotorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dellobbligo. 3. Lamministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimenti delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno. Art. 6 1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola distruzione secondaria superiore, designati dal comitato studentesco eletto per lanno in corso si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal Provveditorato agli studi. La Consulta è convocata dal Provveditore agli studi entro 20 giorni dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. 2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dellutenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione. 3. La consulta formula proposte ed esprime pareri al provveditorato e agli enti locali competenti. Può collaborare, su richiesta del provveditorato agli studi, allistituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento allattuazione del presente regolamento. La Consulta provinciale può promuovere anche iniziative di carattere transnazionale. Art. 7 1. E istituita la giornata nazionale della scuola. Il Ministro della Pubblica Istruzione, annualmente, dintesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ne individua la data. 2. Durante la manifestazione
le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni
e iniziative atte a sottolineare il valore dellattività
educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale
e locale per lapprofondimento di tematiche di interesse 3. Il Ministro della Pubblica Istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nellambito del presente regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge. |