LA CONSULTA PROVINCIALE DI ORISTANO

Inseguito alla Direttiva ministeriale 133/96 si è costituita nella provincia di Oristano la Consulta Provinciale degli studenti (Decreto Provveditoriale n. 290 del 8 gennaio 1998) che ha approvato in data 10 febbraio 98 il seguente Regolamento.

Funzioni e scopo della Consulta Provinciale

Art. 1

L’attività della Consulta ha come principale obiettivo la crescita civile ed umana degli studenti in linea con le finalità formative delle istituzioni e con i principi del dettato costituzionale; la Consulta degli Studenti si adopererà per creare e/o migliorare spazi e strumenti funzionali ai loro bisogni di incontro e di confronto, di valorizzazione del tempo libero e di potenziamento dell’offerta formativa.
Le attività proposte dagli studenti dovranno valorizzare i processi di autonomia, di responsabilizzazione e autogestione, anche in risposta alle domande educativo-culturali del territorio e favorire scambi di esperienze fra studenti di scuole diverse a livello provinciale, regionale e nazionale.


Composizione della Consulta Provinciale

Art. 2

La Consulta Provinciale degli Studenti è composta da due rappresentanti per ogni Istituto superiore, eletti dagli studenti, che restano in carica fino all’anno conclusivo del loro corso di studi.

Art. 3

La carica di Rappresentante degli studenti nella Consulta Provinciale non è vincolante, ma suscettibile di rinuncia.

Art. 4

Si procede a nuove elezioni dei rappresentanti in seno alla Consulta Provinciale nel caso in cui uno o entrambi i rappresentanti rinuncino alla carica oppure quando entrambi frequentino l’anno conclusivo. Nel secondo caso, per garantire continuità di rappresentanza, resta in carica il rappresentante che al momento della nomina ha ottenuto il maggior numero di voti e si procede all’elezione di un nuovo rappresentante che non frequenti l’ultimo anno di studi.

Art. 5

La sede provinciale della Consulta è situata in Oristano nei locali del Provveditorato agli Studi in via Carducci.

Art. 6

La Consulta Provinciale si riunisce almeno una volta al mese.
Nella prima riunione è prevista l’elezione del Presidente e del Segretario. Il Presidente sarà scelto preferibilmente tra studenti non frequentanti l’anno conclusivo.

Art. 7

Il Presidente coordina i lavori, facilita le attività, modera gli interventi durante le riunioni. Il Presidente ha anche funzioni di rappresentanza nelle circostanze di convocazioni da parte di Istituzioni, Enti e Associazioni.

Art.8

Le riunioni della Consulta Provinciale si svolgono di norma in orario antimeridiano. E’ possibile convocare la Consulta in via straordinaria, se esistono condizioni ed esigenze particolari, nelle ore pomeridiane.

Art. 9

Le date delle riunioni della Consulta provinciale sono programmate almeno dieci giorni prima della convocazione e comunicate con apposita nota dal coordinatore del Provveditorato agli Studi.

Art. 10

Per ogni riunione è prevista la firma in entrata e in uscita con relativo orario di tutti i componenti la Consulta. Alla fine di ogni riunione viene redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Per gli alunni pendolari, partecipanti alle riunioni e gli eventuali docenti accompagnatori, è previsto a carico dell’Istituto di appartenenza il rimborso delle spese che dovranno essere opportunamente documentate.

Art. 12

Il rappresentante della Consulta che fa tre assenze ingiustificate decade utomaticamente.

Art. 13

I rappresentanti della Consulta riferiscono ai compagni del proprio Istituto le decisioni prese, con apposite assemblee d’Istituto o riunioni del Comitato Studentesco, coinvolgendo i docenti referenti ed i rappresentanti di classe. La stampa studentesca contribuirà a rendere più significativo il confronto e ad alimentare il dibattito all’interno dei singoli istituti.

Art. 14

Per le comunicazioni inerenti il loro mandato, i componenti della Consulta potranno utilizzare le linee telefoniche ed i sistemi informatici dei singoli Istituti di appartenenza.

Art.15

La Consulta Provinciale potrà richiedere, se necessario, la presenza di esperti che svolgano un ruolo di consulenza tecnica e di supporto per le scelte da operare.

Art. 16

Al suo interno, la Consulta Provinciale, costituisce gruppi di lavoro che, in incontri pomeridiani, preparano materiale utile per i lavori della Consulta. In questi incontri non si potranno in alcun modo prendere decisioni, che spettano alla Consulta in seduta plenaria.

Art. 17

Ai lavori della Consulta Provinciale degli Studenti possono inoltre partecipare, con sola funzione consultiva, gli ex rappresentanti della Consulta che, pur avendo terminato gli studi superiori, vogliano sostenere le iniziative dell’assemblea. Saranno graditi in particolar modo interventi tesi ad approfondire argomenti relativi ad Università e possibilità lavorative.


Art. 18

Per ogni eventuale modifica degli articoli del presente regolamento sarà necessaria la maggioranza del 50% +1 degli studenti aventi diritto al voto