Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre bambini per sezione. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono definiti dal Regolamento (art. 2, comma 5).
Per l’anno scolastico 2010-2011 è prevista la prosecuzione, al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo saranno impartite apposite istruzioni.
Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2010. Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2011. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
E’ fatto carico alle scuole che accolgono bambini anticipatari di prestare particolare attenzione all’accoglienza ai fini di un efficace inserimento.
Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione fornisce alle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa recante le articolazioni dell’orario settimanale (inclusa la distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4).
All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
4. Con riferimento a tali opzioni le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
Si richiama all’attenzione, per quel che concerne l’accesso alla classe successiva alla prima, che gli alunni esterni, obbligati all’iscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale obbligo, ovviamente, si intende anche riferito a coloro che debbono iscriversi alle classi successive alla seconda.
Scuola secondaria di primo grado
Per l’anno scolastico 2010-2011 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso della promozione o della idoneità a tale classe.
La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovrà essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010, all’istituzione scolastica prescelta.
Il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande rispetto ai posti disponibili, ne darà sollecita comunicazione alle famiglie interessate per consentire una diversa opzione.
E’ bene precisare che l’offerta formativa, espressione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, dovrà essere definita in coerenza con il Regolamento (art. 5) e dovrà tenere conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone da impegnare nel rispetto delle prevalenti opzioni delle famiglie.
Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. L’iscrizione, in tale caso, è disposta d’ufficio fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola. Qualora i genitori o chi esercita la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l’ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010.
La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che superino l’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, sulla base dell’assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dell’organico assegnato.
2. Procedure e modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione
Con la pubblicazione della presente circolare sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2010-2011. La domanda di iscrizione deve essere presentata, come si è già detto, entro il 27 febbraio 2010.
La domanda di iscrizione va rivolta alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica prescelta in base alla offerta formativa.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado (fatta eccezione per gli istituti comprensivi) viene effettuata a domanda (si vedano gli schemi allegati A, B, C, proposti a scopo orientativo come tracce da contestualizzare). A tal fine gli interessati comunicano le informazioni essenziali relative all’alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono i propri orientamenti in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi così come previsti dal Regolamento e indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili.
Per una coerente e funzionale programmazione del servizio ed anche in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie potrebbe influire sulla rilevazione dei dati e alterare la definizione degli organici, con il rischio di danni erariali, i genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non è, infatti, consentito agli stessi presentare altre domande ad altri istituti né a questi ultimi di accoglierle.
Per gli alunni delle classi successive al primo anno e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.
E’ d’obbligo la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.
Accoglimento della domanda
Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, trattandosi di istruzione dell’obbligo, il diritto allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento e di indirizzo a livello territoriale. L’esperienza dimostra che una aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali permette di predisporre in anticipo le condizioni per l’accoglienza delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si verificano.
Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse.
La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.
Trasferimenti di iscrizione
Non sempre la domanda di iscrizione può trovare accoglimento. La indisponibilità di posti, di servizi e di strutture può infatti ostacolare una piena soddisfazione delle richieste.
In tali casi, il dirigente dell'istituto statale destinatario della domanda di iscrizione curerà sollecitamente l'individuazione degli alunni per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia possibile accogliere la domanda stessa e procederà, a seguito dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra, all'inoltro immediato della domanda ad altro istituto, individuato d'intesa con la famiglia.
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, potranno anche essere attivate, da parte degli Uffici territoriali dell’USR, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
I
n caso di trasferimento, prima dell’inizio ed in corso d’anno scolastico, da una scuola ad un'altra, successivamente all’iscrizione, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione.
Si richiama l'attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.
3. Accoglienza e inclusione
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4).
Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione seguite per gli alunni italiani.
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
Indicazioni per la inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono fornite dalla recente circolare n. 2 dell’8 gennaio 2010.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come peraltro i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Corsi per adulti
In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il riordino dell’istruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25/10/2007, riguardanti: