Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
- Ufficio II-

Prot. n. AOODGPER 4958

Allegati

 

 

 

 

Roma, 9 aprile 2009

Destinatari

 

 

 

Oggetto: D.M 42 dell’8 aprile 2009 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 -.

 

Si invia, per l’immediata affissione all’albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M.42 dell’8 aprile 2009, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie in oggetto.
                Unitamente al provvedimento sono allegati i seguenti atti:

a.             modello 1 (domanda di aggiornamento/permanenza conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento della stessa, nonché scelta di ulteriori tre Province);

b.                    modello 2 (domanda di nuovo inserimento, nonchè scelta di ulteriori tre Province);

c.                     allegato 4 (diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca);

d.                    allegato 5 (riserve);

e.                     allegato 6 (preferenze);

f.                      allegato A ai modelli 1 e 2 (priorità nell’assegnazione di sede - legge n. 104/92).

g.                     Allegato B (rinuncia a posto di sostegno )

Il modello per la scelta della Provincia e delle sedi, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, sarà presentato successivamente.
Le domande di aggiornamento/permanenza e nuovo inserimento debbono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 10 aprile 2009, data di pubblicazione dell’apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto entro l’11 maggio 2009. Si riassumono le disposizioni più significative contenute nel presente provvedimento, a seguito dell’emanazione della legge n. 169 del 30 ottobre 2008 (art. 5 bis ) e del Decreto-legge n.207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009 (art.36, comma 1 bis), concernente la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

1.                  Il nuovo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è consentito solo per le categorie di personale docente elencate nell’art.5bis della legge n. 169/08, richiamati negli artt. 4, 5, 7 e 8, che si inseriscono “ a pettine “, in base al proprio punteggio. All’elenco si deve aggiungere il personale docente beneficiario della sanatoria prevista dalla legge n. 14/09, art 36 bis, in quanto iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per aver partecipato ai corsi speciali abilitanti, di cui al D.M. n. 85/05, senza il requisito di servizio.

2.                  Per coloro che conseguono il diploma abilitante, di sostegno o nella Didattica differenziata Montessori dopo la scadenza dei termini, ma entro il 30 giugno, l’inserimento avviene a pieno titolo, a condizione di produrre, entro la stessa data, con modalità telematica, la dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto conseguimento. In caso contrario gli interessati saranno inseriti con riserva in graduatoria.

3.                  Tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere o aggiornare le graduatorie, sia per confermare l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime.

4.                  Ai docenti, già iscritti in graduatoria, è consentito, oltre ad aggiornare la propria posizione nella Provincia di appartenenza, di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi “in coda“ ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti.
L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è disposto dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o dal Dirigente dal medesimo delegato, cui rivolgere eventuali reclami.
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una Provincia comporta la cancellazione, con effetto immediato, dalla medesima graduatoria delle altre tre Province. Peraltro, la rinuncia alla proposta di assunzione a tempo indeterminato in una Provincia consente di permanere nelle altre due sedi provinciali per il medesimo posto o classe di concorso per il biennio 2009/11.

5.                  Il personale appartenente alle categorie riservatarie deve dichiarare, all’atto del nuovo inserimento in graduatoria di essere iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio; anche il personale già iscritto in graduatoria, è tenuto alla medesima dichiarazione, a meno che non l’abbia già fatto in occasione della prima inclusione in graduatoria o di precedente aggiornamento.

6.                  L’allegato 4 al D.M. elenca i 13 Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca, integrando l’allegato 4 al precedente D.D.G. 16 marzo 2007.

7.                  Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o il Dirigente dal medesimo delegato, disporrà il depennamento dalle graduatorie esaurimento dei nominativi di coloro che hanno avuto esito sfavorevole di un ricorso pendente. Conservano, quindi, il diritto a permanere con riserva nelle graduatorie, oltre a chi è in attesa di sentenza, i docenti che non conseguono entro il 30 giugno il titolo abilitante.

8.                  Tutti i servizi svolti contestualmente alla durata legale dei corsi abilitanti, ai quali si attribuisce il bonus di 30 punti (SSIS - Didattica della musica - COBASLID - laurea in Scienze della formazione primaria, ai quali è stato aggiunto, per analogia, anche il Diploma di II livello abilitante in educazione musicale), non sono valutati, salvo quanto previsto nella nota 5 della Tabella, approvata con D.M. n. 27/07.

9.                  Solo i docenti che hanno conseguito l’abilitazione o specializzazione per attività di sostegno, ai sensi del D.M. n. 21/05, debbono essere nominati con priorità sui posti di sostegno. Tutti gli altri specializzati nel sostegno possono chiedere il depennamento dai relativi elenchi, esprimendo tale volontà nell’ apposita dichiarazione, di cui all’allegato B.

10.              Per i diplomi abilitanti all’insegnamento conseguiti all’estero e riconosciuti dal MIUR la nuova normativa di riferimento è il Decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007,che, tra l’altro, prevede l’accertamento della conoscenza della lingua nazionale da parte dell’Autorità governativa del Paese ospitante, secondo modalità appositamente regolamentate. Pertanto, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento,gli interessati debbono essere in possesso, entro il 30 giugno 2009, del decreto di riconoscimento del Direttore generale degli Ordinamenti scolastici, comprensivo dell’accertamento linguistico, ottenuto nel periodo 1 luglio 2007 30 giugno 2009.

11.              L’art. 36, comma 1 bis, della citata legge n.14 del 27 febbraio 2009, prevede la validità dell’abilitazione conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali abilitanti, indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni entro il 22 dicembre 2005, data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi e che abbiano superato l’esame di Stato.

12.              Nelle premesse del decreto ministeriale sono citate le due ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, n. 1525/09 e n.1524/09, concernenti i trasferimenti “in coda” e il divieto di spostamento del bonus di 24 punti da un’abilitazione ad un’altra, a cui l’Amministrazione non ha ritenuto di dare seguito, sia perché non ha previsto l’istituto del trasferimento da una provincia all’altra, sia per tutelare il più possibile le posizioni del personale già inserito nelle graduatorie, nell’ottica di esaurirle in tempi brevi, in vista del nuovo sistema di reclutamento previsto dall’art. 2, comma 416, della legge n.244/07.

13.              I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. Per gli aspiranti che abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito.
La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento, distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla Commissione costituita ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 131 del 13 giugno 2007.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione al D.M. allegato e ai chiarimenti contenuti nella presente nota, reperibili sul sito Internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it) e sulla rete Intranet.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

p. IL DIRETTORE GENERALE
              Il Dirigente
              f.to Giampaolo PILO

 

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